Analizziamo le carte: ecco 3 dettagli "strani" della sentenza sul Brescia, finora trascurati da tutta la stampa nazionale

29.05.2025 21:58 di  Andrea Pontone  Twitter:    vedi letture
Analizziamo le carte: ecco 3 dettagli "strani" della sentenza sul Brescia, finora trascurati da tutta la stampa nazionale

La sentenza appena emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare sul “caso Brescia” (che interessa ovviamente, per la posizione in classifica, a Frosinone, Salernitana e Sampdoria) ha attirato immediatamente l’attenzione di tutta Italia. Ma ci sono 3 aspetti molto sottili, che tutta la stampa nazionale sta ignorando. La sentenza emessa sul Brescia non è una sentenza come le tante: ci sono 3 dettagli “nascosti”, che meritano un’analisi più approfondita siccome sono aspetti procedurali e sostanziali poco evidenti a prima vista. Di seguito, l’analisi completa:

1) Responsabilità condivisa nella gestione delle irregolarità:

Il Tribunale ha deciso di inibire per sei mesi sia Massimo Cellino che suo figlio Edoardo: si tratta di una condanna che sottolinea una gestione congiunta e condivisa delle irregolarità contestate. L’inibizione, infatti, colpisce i due dirigenti personalmente, segnalando una responsabilità diretta e parallela nella vicenda, mentre la società Brescia Calcio viene altresì sanzionata, con una penalizzazione in classifica. Questa scelta ribadisce il principio della responsabilità personale e diretta dei dirigenti nelle operazioni societarie irregolari, a prescindere dalla mera responsabilità oggettiva della società.

Quindi, riassumendo:
- Sono stati puniti sia le persone fisiche (Massimo Cellino ed Edoardo Cellino) che la persona giuridica (la società sportiva Brescia Calcio).
- Massimo ed Edoardo Cellino (tra loro parenti) sono stati ritenuti responsabili in egual misura, siccome la condanna è la medesima per entrambi.

2) Meccanismo della “penalizzazione spezzata”, una scelta discrezionale e atipica:

La penalizzazione di 8 punti inflitta al Brescia è stata suddivisa in due frazioni: 4 punti da scontare nella stagione in corso, e 4 nella stagione successiva. Questa decisione di “spezzare” la sanzione è non consueta e riflette una valutazione discrezionale del Tribunale. l'articolo 8, comma 1, lettera g) del Codice di Giustizia Sportiva consente, infatti, all’organo giudicante di modulare l’esecuzione delle sanzioni, ma non si tratta di una prassi comune. La scelta di dilazionare la penalizzazione sembra rispondere alla volontà di preservare l’efficacia punitiva nel lungo termine.

Quindi, riassumendo:
- Non accade spesso che una sanzione venga suddivisa in due pene da scontare in due stagioni diverse.
- Il Tribunale ha comunque le competenze per ricorrere a una sanzione del genere, quindi non ha sconfinato rispetto alle sue competenze e non si tratta di abuso di potere.

3) L'anomalia positiva della rapidità procedurale:

Altro elemento interessante è la straordinaria rapidità con cui il procedimento è stato portato a termine: dal deferimento, depositato il 22 maggio, alla sentenza definitiva, emessa il 29 maggio, sono trascorsi soltanto 7 giorni. Una tempistica insolita in ambito giustizia sportiva, ma perfettamente legittimata dall’urgenza di decidere prima della conclusione del campionato, con i playout ancora da disputare e la classifica da definire. Questa scelta rappresenta un passo giuridico importante per la storia di questo Paese, garantendo rapidità decisionale nel momento cruciale della stagione, cercando di minare il meno possibile l'integrità della competizione.

Quindi, riassumendo:
- Dal deferimento (22 maggio) alla sentenza (29 maggio) sono trascorsi soltanto 7 giorni.
- Tale rapidità è legittimata dall’urgenza di decidere prima della fine del campionato in corso, con i playout ancora da disputare.