Giudice Sportivo, Salernitana sconfitta a tavolino 3-0. Due gare a porte chiuse

23.06.2025 18:57 di  Tuttofrosinone Redazione  Twitter:    vedi letture
Fonte: lega b
Giudice Sportivo, Salernitana sconfitta a tavolino 3-0. Due gare a porte chiuse
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Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo il playout di ritorno disputato ieri fra Salernitana e Sampdoria e non concluso per le intemperanze dei tifosi campani sul punteggio di 2-0 per i blucerchiati. Di seguito il dispositivo:

Il Giudice sportivo, visto il rapporto dell’Arbitro e dei collaboratori della Procura federale nei quali veniva riportato che: al 18° del secondo tempo un gruppo di sostenitori della Soc. Salernitana, posizionati nel settore inferiore della Curva Sud, tentava di forzare il cancello di accesso al recinto di giuoco, non riuscendoci, a causa dell’intervento delle Forze dell’Ordine posizionatesi a protezione del varco; che subito dopo, nel settore Distinti lato Curva Sud, altri sostenitori della Soc. Salernitana, riuscivano a forzare il cancello di accesso al terreno di giuoco senza riuscire ad entrare perché bloccati dagli stewards e dalle Forze dall’Ordine; che, successivamente, al 21° del secondo tempo, la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno e nel recinto di giuoco, in prevalenza dal settore Curva Sud ma anche dai Distinti e dalla Tribuna, di numerosi petardi, fumogeni e seggiolini divelti dagli spalti. A causa del protrarsi di questa situazione il Direttore di gara, dopo essersi confrontato con il Responsabile dell’Ordine pubblico, invitava le squadre a rientrare negli spogliatoi. Dopo circa trenta minuti, di concerto con tutte le parti, si rientrava sul terreno di giuoco per riprendere la partita ma, dopo pochi attimi, le intemperanze dei sostenitori della Soc. Salernitana riprendevano, costringendo pertanto il Responsabile dell’Ordine pubblico a disporre la sospensione definitiva della gara. in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la Soc. Salernitana deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS;
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Salernitana la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse.