Il Consiglio di Stato fissa per il 29 agosto udienza ricorso Reggina: il dispositivo completo

15.08.2023 17:30 di  Tuttofrosinone Redazione  Twitter:    vedi letture
Il Consiglio di Stato fissa per il 29 agosto udienza ricorso Reggina: il dispositivo completo
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Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'udienza del ricorso presentato dalla Reggina avverso la decisione del TAR del Lazio si terrà il prossimo 29 agosto: dunque, non ci sarà anticipo dell'udienza.

Ecco il dispositivo della V Sezione dell'organo di secondo grado della giustizia amministrativa:

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6982 del 2023, proposto da società Reggina 1914 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Donato Patera, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Giorgio Fraccastoro, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni- sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionali, Commissione di vigilanza contabile sulle società sportive società calcio - Covisoc, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti Serie B, Associazione Calcistica Perugia Calcio s.r.l., Ascoli Calcio 1898 Fc s.p.a., Società Sportiva Bari Calcio s.p.a., Unione Sportiva Catanzaro 1929 s.r.l., As Cittadella s.r.l. Unipersonale, Como 1907 s.r.l., Cosenza Calcio s.r.l., Us Cremonese s.p.a., Feralpisalò s.r.l., Modena Fc 2018 s.r.l., Palermo Football Club s.p.a., Parma Calcio 1913 s.r.l., Pisa Sporting Club s.r.l., Associazione Calcio Reggiana 1919 s.r.l., Unione Calcio Sampdoria s.p.a., Spezia Calcio s.r.l. Società Sportiva Professionistica, Fussball Club Sùdtirol Gmbh – s.r.i., Ternana Calcio s.p.a., Venezia Fc s.p.a., Comune di Perugia, Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, non costituiti in giudizio;
Brescia Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, Giacomo Fenoglio, Federico Fossanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 13173/2023, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso avverso la decisione n. 64 del 2023 del Collegio di garanzia dello sport del Coni relativa all’esclusione della società appellante dal campionato calcistico di serie B stagione 2023-2024.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, c. 2 e 98, c. 2, c.p.a.;

Vista altresì l’istanza di abbreviazione dei termini;

(1) Premesso che il presente appello soggiace al rito speciale “immediato” che risulta dal combinato disposto dell’art. 218, d.l. n. 34/2020 e dell’art. 5-quaterdecies, d.l. n. 162/2022, e che non trova applicazione l’art. 119 c.p.a., che contempla invece un giudizio “abbreviato”, rispetto al quale il primo rito prevale sia in base al criterio di specialità sia in base al criterio cronologico; inoltre l’art. 119 c.p.a. non è in alcun modo richiamato né dall’art. 218 né dall’art. 5-quaterdecies sopra citati;

(2) Considerato, quanto alla richiesta di abbreviazione dei termini, che:

(i) nel rito speciale di cui all’art. 5-quaterdecies, d.l. n. 162/2022 la trattazione del merito va fissata alla prima udienza utile trascorsi sette giorni di calendario, a loro volta decorrenti dalla scadenza del termine di deposito del ricorso (termine di deposito del ricorso che coincide con il termine di notificazione e che è pari a quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza appellata);

(ii) essendo stata la sentenza appellata pubblicata il giorno 7.8.2023, il termine di notifica e deposito dell’appello scade ex lege in data 22.8.2023, e la prima udienza utile andrebbe calendarizzata dopo che siano decorsi ulteriori sette giorni decorrenti dal 22 agosto, ossia dopo il 29.8.2023, sicché la prima udienza utile, come da calendario annuale approvato, sarebbe quella del 14.9.2023;

(iii) è giustificata e accoglibile l’istanza di abbreviazione dei termini, che possono ridursi della metà e pertanto da 22 a 11 giorni;

(iv) a seguito di siffatta abbreviazione, la prima udienza utile è quella del 29.8.2023;

(v) accoglie l’istanza di abbreviazione dei termini e per l’effetto fissa l’udienza pubblica del 29.8.2023 per la trattazione del merito, onerando parte appellante di notificare il presente decreto alle altre parti entro il 17.8.2023.

(3) Viste le regole del c.p.a. sui termini, a ritroso dall’udienza pubblica, per la designazione del relatore, designa giudice relatore il consigliere Gianluca Rovelli.

(4) Ritenuto, inoltre, che la classificazione assegnata al ricorso, come ricorso ex art. 119 c.p.a., è erronea e fuorviante, in quanto il rito speciale sopra menzionato non fa alcun richiamo a quello di cui all’art. 119 c.p.a. (che resta applicabile al contenzioso sportivo diverso da quello che rientra nell’ambito di applicazione del rito speciale sopra menzionato) ed è connotato da diversi termini processuali e diverso regime fiscale, si demanda alla Segreteria la cancellazione della classificazione del ricorso come rito ex art. 119 c.p.a., con riserva di inserimento della classificazione come ricorso ai sensi dell’art. 5-quaterdecies d.l. n. 162/2022 quando la stessa si renderà disponibile in SIGA.

(5) Considerato, quanto alla richiesta di misure cautelari monocratiche, che:

(i) ai sensi dell’art. 218 c. 4 d.l. n. 34/2020, “(…) il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. (…)”;

(ii) alla luce di tale previsione il decreto cautelare deve essere adottato solo se il Presidente ritiene che possa verificarsi un “pregiudizio irreparabile” nelle more della decisione di merito, fermo che, nella cornice della regola generale di cui agli artt. 55 e 56 c.p.a., il “pregiudizio irreparabile” resta condizione necessaria, ma non sufficiente, per la concessione della tutela cautelare monocratica, dovendo comunque anche sussistere il fumus boni iuris;

(iii) nel caso opposto in cui il Presidente non ravvisi un pregiudizio irreparabile, la decisione cautelare deve essere “riservata” all’esito dell’udienza collegiale, senza che occorra l’adozione di un decreto presidenziale, sicché in siffatta evenienza l’esito della richiesta cautelare non è un decreto di rigetto ma un decreto di non luogo a provvedere allo stato;

(iv) nel caso di specie parte appellante non dimostra il pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito, per la cui adozione è stata calendarizzata, come sopra disposto, l’udienza pubblica del 29.8.2023;

(v) al contrario, dalla sospensione della sentenza appellata non conseguirebbe alcun vantaggio, posto che la competente Autorità sportiva ha approvato il calendario delle partite di calcio del campionato di serie B, stagione 2023-2024, differendo quelle delle squadre ancora incognite, perché sub iudice, a data successiva a quella di presumibile pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato sui contenziosi pendenti; la competente Autorità sportiva ha altresì differito, a catena, l’avvio del campionato di serie C. Tale soluzione ha determinato un assetto interinale che evita un pregiudizio irreparabile per tutte le squadre aspiranti all’iscrizione al campionato di serie B e ancora sub iudice;

(vi) difettando un comprovato pregiudizio irreparabile, non occorre in questa sede soffermarsi sui profili di fumus boni iuris posto che per la concessione della misura cautelare devono ricorrere entrambi i presupposti, sicché il ritenuto difetto anche di uno solo esonera dall’esame dell’altro;

- conclusivamente, in difetto di comprovato pregiudizio irreparabile, non si provvede sulla domanda di misura cautelare, e l’esame della stessa resta riservato, in via eventuale, al Collegio.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di abbreviazione dei termini e fissa l’udienza pubblica del 29.8.2023 per la trattazione del merito, designando come giudice relatore il consigliere Gianluca Rovelli.

Parte ricorrente è onerata di notificare il presente decreto a tutte le altre parti entro il 17.8.2023.

Non provvede sulla domanda cautelare, la cui decisione resta riservata al Collegio e sarà adottata solo ove in esito alla pubblica udienza del 29.8.2023 non sarà pubblicata la sentenza ma il solo dispositivo, e quest’ultimo non soddisfi di per sé le esigenze cautelari.