Il comunicato della Corte Federale D'Appello: "Il Brescia rinuncia al ricorso"

10.06.2025 19:07 di  Tuttofrosinone Redazione  Twitter:    vedi letture
Fonte: Figc
Il comunicato della Corte Federale D'Appello: "Il Brescia rinuncia al ricorso"
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sul reclamo numero 120/CFA/2024-2025 proposto dalla Società Brescia Calcio SpA, dal Sig. Massimo Cellino e dal Sig. Edoardo

Cellino avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0211/TFNSD-2024-2025 pubblicata in data

31.05.2025 con la quale, a seguito del deferimento n. 28218/1178pf24- 25/GC/blp, venivano irrogate le seguenti sanzioni: - sig.

Massimo Cellino inibizione di mesi 6 (sei) per violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), CGS, in

relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle NOIF; - Sig. Edoardo Cellino

inibizione di mesi 6 (sei), per violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), CGS, in relazione a

quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle NOIF; - Società Brescia Calcio Spa,

penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare

nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma

1, CGS.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 10/6/2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi gli avv.ti Giorgio Altieri

e Ida Blasi per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, nonché uditi l’Avv. Giuseppe Febbo per il

Frosinone Calcio Srl e gli avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei per la U.C. Sampdoria SpA.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 3.06.2025, i sigg.ri Massimo Cellino, Edoardo Cellino e il Brescia Calcio SpA hanno proposto reclamo avverso la

decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0211/TFNSD-2024-2025 pubblicata in data 31.05.2025 meglio

richiamata in epigrafe.

Avverso il reclamo ha resistito la Procura federale. Si sono inoltre costituiti il Frosinone Calcio Srl e la U.C. Sampdoria SpA.

In data 10.06.2025, e prima dell’udienza di discussione del ricorso, il Brescia Calcio SpA ha depositato un proprio atto con il quale

ha dichiarato “di rinunziare al reclamo proposto nell’interesse di Brescia Calcio S.p.A. in data 03.06.2025, avverso la

Decisione/0211/TFNSD-2024-2025 del 29.05.2025 – depositata il 30.05.2025, nonché alla relativa trattazione nell’udienza del

10.06.2025, dando mandato ai propri legali già nominati di formalizzare detta rinuncia agli atti e con potere di ogni conseguente

dichiarazione e adempimento”.

A loro volta, i sigg.ri Massimo Cellino, Edoardo Cellino, con proprio separato atto, hanno parimenti dichiarato di rinunziare

formalmente al reclamo proposto in data 03.06.2025, avverso la medesima Decisione del Tribunale Federale n. 0211/TFNSD-2024-

2025 del 29.05.2025.

All’udienza di discussione, i legali avv.ti Giorgio Altieri e Ida Blasi hanno richiamato la predetta rinuncia.

La Procura federale e le società intervenute nel reclamo, Frosinone Calcio Srl e la U.C. Sampdoria SpA, per mezzo dei relativi

legali, hanno preso atto della predetta rinuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte federale d’appello prende atto dell’intervenuta rinuncia agli atti e, per l’effetto, al

reclamo.

P.Q.M.

prende atto della rinuncia agli atti e, per l’effetto, al reclamo e dichiara l’estinzione del giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.