Il comunicato della Corte Federale D'Appello: "Il Brescia rinuncia al ricorso"

sul reclamo numero 120/CFA/2024-2025 proposto dalla Società Brescia Calcio SpA, dal Sig. Massimo Cellino e dal Sig. Edoardo
Cellino avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0211/TFNSD-2024-2025 pubblicata in data
31.05.2025 con la quale, a seguito del deferimento n. 28218/1178pf24- 25/GC/blp, venivano irrogate le seguenti sanzioni: - sig.
Massimo Cellino inibizione di mesi 6 (sei) per violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), CGS, in
relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle NOIF; - Sig. Edoardo Cellino
inibizione di mesi 6 (sei), per violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), CGS, in relazione a
quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle NOIF; - Società Brescia Calcio Spa,
penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare
nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, CGS.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 10/6/2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi gli avv.ti Giorgio Altieri
e Ida Blasi per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, nonché uditi l’Avv. Giuseppe Febbo per il
Frosinone Calcio Srl e gli avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei per la U.C. Sampdoria SpA.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 3.06.2025, i sigg.ri Massimo Cellino, Edoardo Cellino e il Brescia Calcio SpA hanno proposto reclamo avverso la
decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0211/TFNSD-2024-2025 pubblicata in data 31.05.2025 meglio
richiamata in epigrafe.
Avverso il reclamo ha resistito la Procura federale. Si sono inoltre costituiti il Frosinone Calcio Srl e la U.C. Sampdoria SpA.
In data 10.06.2025, e prima dell’udienza di discussione del ricorso, il Brescia Calcio SpA ha depositato un proprio atto con il quale
ha dichiarato “di rinunziare al reclamo proposto nell’interesse di Brescia Calcio S.p.A. in data 03.06.2025, avverso la
Decisione/0211/TFNSD-2024-2025 del 29.05.2025 – depositata il 30.05.2025, nonché alla relativa trattazione nell’udienza del
10.06.2025, dando mandato ai propri legali già nominati di formalizzare detta rinuncia agli atti e con potere di ogni conseguente
dichiarazione e adempimento”.
A loro volta, i sigg.ri Massimo Cellino, Edoardo Cellino, con proprio separato atto, hanno parimenti dichiarato di rinunziare
formalmente al reclamo proposto in data 03.06.2025, avverso la medesima Decisione del Tribunale Federale n. 0211/TFNSD-2024-
2025 del 29.05.2025.
All’udienza di discussione, i legali avv.ti Giorgio Altieri e Ida Blasi hanno richiamato la predetta rinuncia.
La Procura federale e le società intervenute nel reclamo, Frosinone Calcio Srl e la U.C. Sampdoria SpA, per mezzo dei relativi
legali, hanno preso atto della predetta rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte federale d’appello prende atto dell’intervenuta rinuncia agli atti e, per l’effetto, al
reclamo.
P.Q.M.
prende atto della rinuncia agli atti e, per l’effetto, al reclamo e dichiara l’estinzione del giudizio.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.