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, squalificato per calcioscommesse Alessandro Selvini

30.04.2026 12:23 di  Tuttofrosinone Redazione  Twitter:    vedi letture
Frosinone, squalificato per calcioscommesse Alessandro Selvini

Attraverso una nota emanata dalla Procura Federale, è stata resa nota la squalifica di dieci mesi rifilata ad Alessandro Selvini, attaccante di proprietà del Frosinone attualmente in prestito al Forlì.

Il comunicato della Procura Federale

COMUNICATO UFFICIALE N. 471/AA

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 401 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SELVINI, Gabriele GIACCHINO e Edoardo ANTONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro SELVINI, calciatore attualmente tesserato per la società FC Forlì, all’epoca dei fatti tesserato dapprima per il Frosinone U19 (Serie B) e poi per la Lucchese (Campionato Lega Pro), in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato numerose scommesse su competizioni calcistiche nazionali e/o internazionali;

Gabriele GIACCHINO, calciatore attualmente tesserato per la società ASD Vado FC 1913, all’epoca dei fatti tesserato dapprima per l’Asti (partecipante al Campionato Nazionale di Serie D) e, poi, per la Lucchese (Campionato Lega Pro), in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato numerose scommesse su competizioni calcistiche nazionali e/o internazionali, ed in particolare, per aver effettuato, nel periodo in cui era tesserato per la società Lucchese, una scommessa sulla gara Lucchese – Ascoli del 24 gennaio 2025, valida per il Campionato Nazionale di Serie C, girone B, attraverso un conto gioco da lui aperto ed allo stesso intestato, e poi, per aver effettuato, nel periodo in cui era tesserato per la società Asti, numerose scommesse tra le quali due, presso soggetti autorizzati a riceverle, sulle gare Chisola Calcio – FC Vado e Alcione Milano – Caldiero Terme, disputate il 19 maggio 2024 e valide per il Campionato Nazionale di Serie D, girone A, attraverso un conto gioco da lui aperto ed allo stesso intestato;

Edoardo ANTONI, calciatore attualmente tesserato per la società Monopoli 1966, all’epoca dei fatti tesserato per la Tau Altopascio (partecipante al Campionato Nazionale di Serie D), in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato numerose scommesse su competizioni calcistiche nazionali e/o internazionali, ed in particolare, per aver effettuato, presso soggetti autorizzati a riceverle, scommesse, in data 26 febbraio 2023, su una gara del Campionato Nazionale di Serie D, “Bagnolese – Giana Erminio”, attraverso un conto gioco da lui aperto ed allo stesso intestato;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Alessandro SELVINI,

Sig. Gabriele GIACCHINO,

Sig. Edoardo ANTONI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda e 10 (dieci) mesi di squalifica, dei quali 5 (cinque) mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative per il Sig. Alessandro SELVINI:

a) piano terapeutico (per la cura della ludopatia) di almeno 5 mesi; il professionista incaricato di seguire il calciatore invierà una relazione mensile alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame;

b) obbligo di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10, in 5 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere individ uati anche dalla FIGC e saranno, comunque, spervisionati/verficati dalla Procura Federale;

€ 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Gabriele GIACCHINO,

€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e 8 (otto) mesi di squalifica, dei quali 4 (quattro) mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative per il Sig. Edoardo ANTONI:

a) piano terapeutico (per la cura della ludopatia) di almeno 4 mesi; il professionista incaricato di seguire il calciatore invierà una relazione mensile alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame;

b) obbligo di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10, in 4 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere individ uati anche dalla FIGC e saranno, comunque, spervisionati/verficati dalla Procura Federale;"

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